Scopri tutte le novità relative alle detrazioni fiscali 2018, quali sono i vantaggi ottenibili, a quanto ammontano le riduzioni fiscali per gli interventi da te valutati e quali sono le modalità per richiedere tali agevolazioni.
Le detrazioni fiscali fanno riferimento a quegli importi che i contribuenti possono sottrarre dall’imposta sui redditi (IRPEF), riducendone così l’ammontare complessivo.
Tra i diversi benefici fiscali riportati nella Legge di Bilancio 2018, gli interventi di ristrutturazione e le opere di riqualificazione energetica rappresentano un’occasione imperdibile per il rinnovo del proprio immobile, con aliquote fino all’85% in caso di riduzione del rischio sismico e del consumo energetico dell’edificio.
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Si tratta di un agevolazione fiscale a beneficio dei contribuenti privati, residenti e non, titolari di partita IVA, possessori dell’immobile a qualsiasi titolo, che effettuano interventi di riqualificazione energetica, per i seguenti edifici:
- Abitazioni private;
- Condomini;
- Uffici;
- Negozi;
Suddetta agevolazione è una detrazione dall’IRPEF se il soggetto che effettua la spesa è una persona fisica; dall’IRES se persona giuridica (impresa e società).
Le spese che rientrano nel beneficio Ecobonus sono elencate di seguito:
- Per la riduzione del fabbisogno energetico;
- Per la sostituzione degli infissi;
- Per le coibentazioni;
- Per installazione di pannelli solari termici;
- Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
La detrazione IRPEF per questa tipologia di interventi è pari al 65%.
Il tetto massimo di spesa è pari a:
- 100.000 € per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- 60.000 € per interventi su involucro (pareti, infissi, copertura);
- 60.000 € per impianti solari termici;
- 30.000 € per sostituzione di impianti di climatizzazione.
N.B.: a seguito della Legge di Bilancio 2018, la detrazione varia nei seguenti termini:
- 50% per sostituzione di infissi e schermature solari;
- 50% per installazione di una caldaia a condensazione in classe A (se contestualmente si installa un sistema di termoregolazione, la detrazione torna ad essere del 65%);
- 0% se si installa una caldaia classe B.
Si tratta di un credito di imposta calcolato sulle spese effettuate per la riduzione del rischio sismico degli edifici (abitazioni, immobili per scopi produttivi, immobili in cui si svolgono attività agricole, commerciali o non commerciali)
Il Sisma bonus è compreso nella categoria delle ristrutturazioni edilizie, le quali prevedono una detrazione IRPEF (o IRES) del 50% per le spese sostenute dal 1/01/2017 al 31/12/2021; spese per la riduzione della classe sismica su edifici in zone al elevata pericolosità.
La valutazione del rischio sismico viene effettua in base al D.M. 65/17 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
La detrazione fiscale di cui si può beneficiare al massimo risulta pari all’85%. La Legge di Stabilità 2017 ha dato il via ad un sistema di detrazione per cui maggiore è la riduzione del rischio sismico, maggiore sarà la detrazione fiscale. (Come detto fino all’85% per interventi riguardanti le parti condominiali comuni).
Per ciascun immobile la spesa massima è pari a 96.000 €. La detrazione va ripartita in 5 anni a quote costanti:
Abitazioni, prime e seconde case, edifici produttivi:
- detrazione del 70% se l’intervento consente il miglioramento di una classe di rischio sismico;
- detrazione dell’ 80% se l’intervento consente il miglioramento di 2 o più classi di rischio sismico;
Le PARTI CONDOMINIALI COMUNI beneficiano di detrazioni di imposta più elevate rispetto alle abitazioni private:
- detrazione del 75% se l’intervento consente il miglioramento di una classe di rischio
- detrazione dell’ 85%se l’intervento consente il miglioramento di 2 o più classi di rischio sismico;
Anche in questo caso la spesa massima è pari a 96.000 € per ogni unità immobiliare. La detrazione va ripartita in 5 anni a quote costanti.
Le detrazioni, per gli interventi riguardanti le parti comuni, spettano ad ogni singolo condomino (nei limiti della quota a lui spettante) in relazione ai millesimi di proprietà. L’amministratore ha l’incarico di rilasciare ai condòmini un attestato dal quale risultano la somma complessiva delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condomino.
Dal 1 gennaio 2017 i condòmini possono cedere il credito derivante dalla detrazione fiscale a coloro hanno effettuato i lavori, a persone fisiche, lavoratori autonomi e società. (La detrazione può essere ceduta anche ad un altro condòmino, titolare anch’egli del beneficio spettante per gli stessi interventi condominiali).
Tutti coloro che beneficiano della detrazione possono cedere il credito (in tutto o in parte).
Non è possibile cedere il credito di imposta ad intermediari finanziarie e PA.
Comulabilità
L’Agenzia delle entrate dice che l’intervento di categoria superiore ingloba quello di categoria inferiore, ad esso correlato.
La detrazione del 70% o 80% può essere estesa alle spese ordinarie e straordinarie sostenute in dipendenza (o in completamento) dell’intervento principale adibito alla messa in sicurezza dell’edificio. Il limite resta di 96.000 euro, unico in quanto riferito al singolo immobile.
In ambito condominiale c’è la possibilità di cumulare i benefici riferiti a interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza da eventi sismici.