Bonus ristrutturazioni 2019: beneficiari, spese detraibili e docomuntazione necessaria
In sintesi
Le persone fisiche possono risparmiare dalle tasse il 50% delle spese ammissibili dal bonus ristrutturazioni. Il massimale di spesa è di 96’000 € (per unità immobiliare, all’anno). Le detrazioni devono essere spalmate in 10 anni.
Salvo proroghe, questo incentivo terminerà l’1 gennaio 2020.
Sono ammissibili le spese effettuate per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali.
Approfondimenti per argomento
Immagina di aver speso 10’000 € per aver ristrutturato la tua abitazione, e che tali spese siano totalmente ammesse in detrazione. Visto che la percentuale di detrazione è del 50%, puoi vantare un credito di imposta di 5’000 € in 10 anni, ovvero 500 € all’anno di sconto sulle tasse, per 10 anni!
Ora, come mi vengono riconosciute le detrazioni?
- Se sei un lavoratore dipendente (o un pensionato), la detrazione viene riconosciuta dal datore di lavoro (o dall’INPS) direttamente in busta paga, in genere nei mesi Estivi.
- Se sei un lavoratore autonomo, non sarà così semplice e veloce: avrai a disposizione un credito fiscale, oppure riceverai un accredito bancario oppure ancora sarai invitato all’Agenzia delle Entrate per riscuotere il credito; i tempi di attesa sono circa di un anno.
Inoltre questa detrazione non è comulabile con il così detto ecobonus: la stessa spesa non può beneficiare di entrambi gli incentivi.
Possono beneficiare del bonus:
- i soggetti passivi IRPEF, ovvero chiunque paghi tasse sulle Persone Fisiche, a prescindere che risiedano o meno nel territorio dello Stato;
- soci di cooperative;
- imprenditori individuali;
- Soggetti che producano redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, imprese individuali e soggetti equiparabili).
Il beneficiario non deve necessariamente essere il proprietario dell’immobile, ma può semplicemente godere di diritti realidi godimento (usofrutto, uso, abitazione) oppure essere il locatario/comodatario; l’importante è che sostenga le spese per cui è richiesta la detrazione.
Nel caso di interventi su parti comuni di condomini, il condomino usufruisce in base alle quote millesimali.
Sono ammessi in detrazione le spese per:
- Manutenzione ordinaria (solo in caso di parti comuni di condomini);
- Manutenzione straordinaria;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia.
Per come definiti dal Dpr 380/2001.
Gli interventi devono insistere su immobili residenziali, di qualsivoglia categoria catastale , anche rurale e sulle loro pertinenze.
Sono inoltre ammesse le spese sostenute finalizzate alla:
- Ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi (necessaria il riconoscimento di evento calamitoso);
- Esecuzione di ascensori e montacarichi atti ad eliminare barriere architettoniche;
- Realizzazione di ogni strumento finalizzato a favorire la mobilità dell’abitazione a persone con gravi disabilità per come espresso nell’art 3, comma 3 della legge n. 104/1992;
- Adozione sull’immobile di misure finalizzate allo scoraggiamento di atti illeciti, come per esempio: recinzioni murarie edifici, installazione grate alle finestre, vetri antisfondamento, etc ..
- Conseguimento di risparmi energetici; es. Impianto Fotovoltaico, Impianto LED. Sono ammissibili anche le opere edilizie a loro supporto. E’ necessaria documentazione attestante il conseguimento dei risparmi energetici;
- Interventi per smaltimento di amianto per riduzione di rischio infortuni domestici (es. impianti per rilevazione gas, corrimano, ..).
Sono ammesse poi le spese necessarie per l’esecuzione dei lavori (es. spese per progettazione, acquisto materiali, perizie, oneri di urbanizzazione, etc ..)
In linea generale, gli interventi (sia beni che servizi) descritti in questo articolo sono soggetti all’IVA agevolata del 10%; ci sono tuttavia precisazioni in base alla tipologia di intervento.
Servizi | Beni | |
Lavori di manutenzione Ordinaria e Straordinaria | IVA ridotta al 10%, a meno che non siano prestazioni professionali come i progetti. | IVA ridotta solo se cessione eseguita nell’ambito del contratto di appalto. Inoltre, se “bene significativo”, l’IVA ridotta si applica solo a concorrenza del valore della prestazione; all’eccedenza viene applicata l’IVA ordinaria. |
Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione | IVA ridotta se servizi dipendenti da contratti di appalto | IVA ridotta sia che l’acquirente sia il cliente finale che il prestatore di manodopera. IVA ridotta si applica a quei beni che non siano semilavorati o materie prime. |
Nonostante le numerosi semplificazioni, ci sono ancora vari accorgimenti da tenere in considerazione per poter usufruire delle detrazioni fiscali:
- Comunicazione all’ASL competente una comunicazione con le seguenti informazioni:
- Generalità del committente dei lavori e dove questi verranno eseguiti;
- Natura dei lavori e data del loro inizio;
- Dati identificativi dell’impresa che eseguirà i lavori, corredata da una dichiarazione di regolarità con gli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- Comunicazione all’ENEA da trasmettere attraverso un portale informatico, entro 90 gg dalla data di fine lavori, solo nel caso in cui l’intervento è contenuto nella lista di cui all’articolo 1.4.2 della guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate;
- Il contribuente ammesso per la detrazione deve conservare per future consultazione i documenti esplicitati nella comucazione dell’Agenzia delle Entrate del 2/11/2011
E’ necessario effettuare il pagamento tramite bonifico contenente i seguenti dati:
- Riferimento alla norma art. 16-bis del DPR 917/1986;
- Codice fiscale del benificiario della detrazione;
- Codice fiscale o p.iva del benificiario del bonifico.
Nel caso in cui non sia possibile pagare tramite bonifico (es. oneri di urbanizzazione), sono ammessi altre metodologie di pagamento.
Questi dati sono apporre anche nel caso in cui sia una società finanziatrice a saldare i lavori per conto del beneficiario della detrazione.
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- Il meccanismo
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Immagina di aver speso 10’000 € per aver ristrutturato la tua abitazione, e che tali spese siano totalmente ammesse in detrazione. Visto che la percentuale di detrazione è del 50%, puoi vantare un credito di imposta di 5’000 € in 10 anni, ovvero 500 € all’anno di sconto sulle tasse, per 10 anni!
Ora, come mi vengono riconosciute le detrazioni?
- Se sei un lavoratore dipendente (o un pensionato), la detrazione viene riconosciuta dal datore di lavoro (o dall’INPS) direttamente in busta paga, in genere nei mesi Estivi.
- Se sei un lavoratore autonomo, non sarà così semplice e veloce: avrai a disposizione un credito fiscale, oppure riceverai un accredito bancario oppure ancora sarai invitato all’Agenzia delle Entrate per riscuotere il credito; i tempi di attesa sono circa di un anno.
Inoltre questa detrazione non è comulabile con il così detto ecobonus: la stessa spesa non può beneficiare di entrambi gli incentivi.
- Soggetti beneficiari
-
Possono beneficiare del bonus:
- i soggetti passivi IRPEF, ovvero chiunque paghi tasse sulle Persone Fisiche, a prescindere che risiedano o meno nel territorio dello Stato;
- soci di cooperative;
- imprenditori individuali;
- Soggetti che producano redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, imprese individuali e soggetti equiparabili).
Il beneficiario non deve necessariamente essere il proprietario dell’immobile, ma può semplicemente godere di diritti realidi godimento (usofrutto, uso, abitazione) oppure essere il locatario/comodatario; l’importante è che sostenga le spese per cui è richiesta la detrazione.
Nel caso di interventi su parti comuni di condomini, il condomino usufruisce in base alle quote millesimali.
- Interventi ammessi in detrazione
-
Sono ammessi in detrazione le spese per:
- Manutenzione ordinaria (solo in caso di parti comuni di condomini);
- Manutenzione straordinaria;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia.
Per come definiti dal Dpr 380/2001.
Gli interventi devono insistere su immobili residenziali, di qualsivoglia categoria catastale , anche rurale e sulle loro pertinenze.
Sono inoltre ammesse le spese sostenute finalizzate alla:
- Ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi (necessaria il riconoscimento di evento calamitoso);
- Esecuzione di ascensori e montacarichi atti ad eliminare barriere architettoniche;
- Realizzazione di ogni strumento finalizzato a favorire la mobilità dell’abitazione a persone con gravi disabilità per come espresso nell’art 3, comma 3 della legge n. 104/1992;
- Adozione sull’immobile di misure finalizzate allo scoraggiamento di atti illeciti, come per esempio: recinzioni murarie edifici, installazione grate alle finestre, vetri antisfondamento, etc ..
- Conseguimento di risparmi energetici; es. Impianto Fotovoltaico, Impianto LED. Sono ammissibili anche le opere edilizie a loro supporto. E’ necessaria documentazione attestante il conseguimento dei risparmi energetici;
- Interventi per smaltimento di amianto per riduzione di rischio infortuni domestici (es. impianti per rilevazione gas, corrimano, ..).
Sono ammesse poi le spese necessarie per l’esecuzione dei lavori (es. spese per progettazione, acquisto materiali, perizie, oneri di urbanizzazione, etc ..)
- Agevolazioni IVA
-
In linea generale, gli interventi (sia beni che servizi) descritti in questo articolo sono soggetti all’IVA agevolata del 10%; ci sono tuttavia precisazioni in base alla tipologia di intervento.
Servizi Beni Lavori di manutenzione Ordinaria e Straordinaria IVA ridotta al 10%, a meno che non siano prestazioni professionali come i progetti. IVA ridotta solo se cessione eseguita nell’ambito del contratto di appalto. Inoltre, se “bene significativo”, l’IVA ridotta si applica solo a concorrenza del valore della prestazione; all’eccedenza viene applicata l’IVA ordinaria. Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione IVA ridotta se servizi dipendenti da contratti di appalto IVA ridotta sia che l’acquirente sia il cliente finale che il prestatore di manodopera. IVA ridotta si applica a quei beni che non siano semilavorati o materie prime. - Comunicazioni e documenti da conservare
-
Nonostante le numerosi semplificazioni, ci sono ancora vari accorgimenti da tenere in considerazione per poter usufruire delle detrazioni fiscali:
- Comunicazione all’ASL competente una comunicazione con le seguenti informazioni:
- Generalità del committente dei lavori e dove questi verranno eseguiti;
- Natura dei lavori e data del loro inizio;
- Dati identificativi dell’impresa che eseguirà i lavori, corredata da una dichiarazione di regolarità con gli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- Comunicazione all’ENEA da trasmettere attraverso un portale informatico, entro 90 gg dalla data di fine lavori, solo nel caso in cui l’intervento è contenuto nella lista di cui all’articolo 1.4.2 della guida alle ristrutturazioni edilizie dell’Agenzia delle Entrate;
- Il contribuente ammesso per la detrazione deve conservare per future consultazione i documenti esplicitati nella comucazione dell’Agenzia delle Entrate del 2/11/2011
- Comunicazione all’ASL competente una comunicazione con le seguenti informazioni:
- Gestione pagamenti
-
E’ necessario effettuare il pagamento tramite bonifico contenente i seguenti dati:
- Riferimento alla norma art. 16-bis del DPR 917/1986;
- Codice fiscale del benificiario della detrazione;
- Codice fiscale o p.iva del benificiario del bonifico.
Nel caso in cui non sia possibile pagare tramite bonifico (es. oneri di urbanizzazione), sono ammessi altre metodologie di pagamento.
Questi dati sono apporre anche nel caso in cui sia una società finanziatrice a saldare i lavori per conto del beneficiario della detrazione.
- Documenti da conservare
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Data pubblicazione: 26 March 2019; data ultimo aggiornamento: 3 May 2019